L’ART-CAL, istituita con legge regionale n. 35 del 2015, ha l’obiettivo di promuovere e coordinare nell’ambito regionale le politiche di mobilità sostenibile conformemente alla pianificazione e alla programmazione regionale ottimizzando, in una logica di sistema, i servizi di trasporto pubblico locale ferro-gomma al fine di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, promuovendo anche economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del settore;

L’ART-CAL assume le  funzioni attribuite agli enti di governo  dei bacini territoriali ottimali dall’articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138  e le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale dalla l.r. 35/2015, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione e  degli Enti locali, con particolare riguardo:

  • alla definizione periodica e puntuale dei programmi di esercizio, coerente con la programmazione  regionale in materia e l’eventuale rinvio del programma triennale  di tpl alla giunta regionale per una revisione qualora i vincoli dei contratti di servizio stipulati non consentano la definizione di programmi di esercizio conforme al Programma pluriennale del trasporto pubblico locale;
  • all’affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio e alla adozione di provvedimenti per la cessazione degli eventuali affidamenti stipulati dagli enti locali per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale;
  • ai servizi da mettere a gara e i relativi lotti funzionali;
  • al contenuto dei contratti di servizio da aggiudicare;
  • al contenuto e  alla stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all’effettuazione del servizio;
  • all’autorizzazione dei servizi a libero mercato;
  • alla relazione annuale sulle attività svolte  e alla pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico;
  • all’eventuale  supporto tecnico agli enti locali in materia di TPL;
  • alla possibilità di istituire ambiti territoriali non sovrapposti  e di stabilire i requisiti per l’istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole individuando le forme associative dei comitati d’ambito nonchè alla possibilità, in caso d’inerzia, di sostituirsi o di sopprimere il Comitato d’Ambito in caso di reiterata inerzia;
  • all’esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di mancata definizione di massima dei programmi di esercizio da parte degli enti locali con spese a carico dell’ente locale inadempiente;
  • all’accertamento e l’eventuale irrogazione delle sanzioni riguardanti i reclami da parte dei passeggeri trasmessi dall’Osservatorio;
  • alla irrogazione delle sanzioni a carico degli operatori determinate dalla Giunta regionale su segnalazione dell’Osservatorio della mobilità;
  • al trasferimento all’ Agenzia regionale reti e mobilità delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento della stessa Agenzia nelle percentuali e con le modalità stabilite dalla l.r.  35/2015;
  • alla delega all’Agenzia regionale reti e mobilità dell’esercizio delle funzioni riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di servizio e la stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all’effettuazione del servizio trasferendo le risorse stabilite dalla l.r. 35/2015;
  • alla pubblicazione cronologica sul sito web dell’ART-CAL dei verbali dei controlli effettuati  sui servizi di TPL, del contenuto dei reclami e delle segnalazioni ricevuti dal Nucleo ispettivo e la conseguente sanzione irrogata;
  • alla regolamentazione  con la Giunta regionale della libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi in materia di agevolazioni tariffarie;
  • alla formulazione del parere sui contenuti del  Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato dalla  Giunta regionale;
  • alla possibilità di stipulare convenzioni con le strutture amministrative regionali con compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale per  la fornitura di servizi;
  • alla possibilità di stipulare convenzioni  per l’uso a titolo gratuito di immobili della Regione e degli enti locali e, anche temporaneamente, di veicoli di proprietà dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale ;
  • all’autorizzazione per gli agenti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni sui titoli di viaggio;
  • alla  messa a disposizione dell’operatore aggiudicatario dei beni essenziali per l’effettuazione dei servizi anche avvalendosi dell’Agenzia regionale reti e mobilità;
  • all’assunzione di partecipazioni in altre imprese e società aventi scopi analoghi, quale attività strumentale e al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico.